Ricorso   per   la  regione  Toscana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore  della  giunta  regionale,  rappresentato  e  difeso  per
 mandato  a  margine  del  presente  atto dall'avv. Alberto Predieri e
 presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale
 n. 230, giusta deliberazione n. 11130 del 28 dicembre 1989, contro il
 Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento dell'art. 8
 del  d.-l.  9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre
 1989, n. 389.
    1.  -  Il  d.-l. n. 338/1989 (che reiterava il decreto n. 279/1989
 che reiterava il decreto n. 196/1989 che reiterava il d.-l. 28  marzo
 1989,  n.  110,  il  quale a sua volta reiterava il d.-l. 30 dicembre
 1988, n. 548), e' stato convertito nella legge n.  389/1989, che  non
 ne ha modificato affatto il testo, per quanto concerne l'art. 8.
    2.  - La regione Toscana deve pertanto insistere nel denunciare le
 illegittimita' contenute nel predetto articolo.
    Esso introduce un meccanismo a piu' titoli lesivo della competenza
 regionale, perche' impone alle regioni  un  comportamento,  statuendo
 che  esse  debbono provvedere a stipulare convenzioni, e qualora tali
 convenzioni non vengano stipulate, il Ministero del  tesoro  disponga
 delle   somme  pari  al  contributo  dovuto  per  l'anno  precedente,
 bloccandole prima nel fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970
 e pagandole poi agli istituti previdenziali.
    Viene introdotto un congegno sanzionatorio ai danni delle regioni,
 alla cui disponibilita' vengono sottratte le somme ricordate anche se
 la  convenzione  non  venisse  stipulata per fatto o colpa degli enti
 previdenziali,  con  manifesta  irragionevolezza  e  violazione   dei
 principi  di  eguaglianza e di autonomia e delle competenze garantite
 dagli artt. 117 e 118. Si impone la stipulazione di una  convenzione,
 e   dalla   mancata   stipulazione   si   traggono   conseguenze   di
 accantonamenti e di trattenute dannose per  le  regioni  pur  se,  in
 ipotesi,  la  mancata stipulazione dipendesse solo da colpa dell'ente
 previdenziale.
    3.  -  Puo'  darsi  che  l'avvocatura  obietti (come in precedenti
 ricorsi contro i decreti dedaduti era fatto) che le regioni non hanno
 alcuna  competenza  in materia, perche' la "materia" della previdenza
 ed  assistenza  sociale  obbligatoria   (assicurazione   contro   gli
 infortuni  sul lavoro, contro le malattie, l'invalidita' e vecchiaia,
 etc.)  non  e'  contemplata  fra  quelle  demandate   alla   potesta'
 legislativa   concorrente   delle   regioni   dall'art.   117   della
 Costituzione  e  perche'  la  materia  non  puo'  essere   ricompresa
 nell'ambito  della "istruzione artigiana e professionale e assistenza
 scolastica", ovvero nell'ambito dell' "artigianato" in quanto  l'art.
 35 del d.P.R. n. 616/1977 ha assegnato alle regioni solo "i servizi e
 le attivita' destinate  alla  formazione,  al  perfezionamento,  alla
 riqualificazione  ed  all'orientamento  professionale,  per qualsiasi
 attivita'  professionale  e  per  qualsiasi  finalita',  compresa  la
 formazione  continua,  permanente,  ricorrente a quella conseguente a
 riconversione  di  attivita'  produttive,  ad  esclusione  di  quelle
 dirette  al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio  o  diploma di
 istruzione secondaria superiore, universitaria o  post-universitaria;
 la   vigilanza  sull'attivita'  privata  di  istruzione  artigiana  e
 professionale":  con  un  quadro   che   sarebbe   confermato   dalla
 legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978,
 n. 845, i cui artt. 2  e  3  forniscono  un  quadro  degli  spazi  di
 intervento  riservati  alle  regioni, ed in cui non vi e' alcun cenno
 alle assicurazioni sociali degli apprendisti artigiani.
    Tutto  cio'  e'  non  fondato;  ed  e'  contraddetto  dalla stessa
 legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, il cui art. 16  e'  richiamato
 dal primo comma dell'art. 8 denunciato. Detto art. 16 prevede, fra le
 competenze proprie delle regioni  per  la  formazione  professionale,
 quelle  relative alla formazione degli apprendisti, nel cui quadro lo
 stesso art. 16 prevede, a carico delle regioni, obblighi dipendenti e
 connessi  all'esercizio  dei  poteri-doveri ad esse attribuiti per la
 formazione professionale.
    Nelle   competenze   delle   regioni  si  inquadrano,  dunque,  le
 previsioni legislative; e quelle competenze in materia di  formazione
 professionale  che  debbono essere esercitate nell'ambito delle norme
 costituzionali sull'autonomia regionale poste dagli artt. 117, 118  e
 119, sono invase dall'art. 8 del d.-l. n. 279/1989.
    Ne'  puo' sostenersi che si tratti di funzioni delegate, in quanto
 una tal delega sarebbe ravvisabile nel terzo comma dell'art. 16 della
 legge n. 845/1978. Il tentativo di sottrarsi al controllo della Corte
 non puo' essere spinto sino al punto di affermare  che  lo  Stato  ha
 delegato  alle  regioni  la  facolta'  di  stipulare contratti al cui
 pagamento deve provvedere il fondo delle regioni. Lo Stato, in  altre
 parole, delegherebbe le regioni a pagare con i loro fondi.
    4.  -  L'art.  8 nel terzo comma, come gia' l'art. 6, terzo comma,
 dei dd.-ll. nn.  110/1989  e  196/1989  e  l'art.  11  del  d.-l.  n.
 548/1988,  introduce  un controllo anomalo che viola l'art. 125 della
 Costituzione,  affidandolo  ad  un  organo  centrale,   violando   il
 combinato  degli  artt.  117, 118, 119 e 125, e violando il principio
 dell'autonomia posto  dall'art.  119,  in  quanto  il  fondo  di  cui
 all'art.  8  della  legge  n. 291/1970, costituito allo scopo di dare
 attuazione alla norma di autonomia, viene posto  a  disposizione  del
 Ministro  del  tesoro  che  puo'  disporre di somme in esso affluite,
 distrarle e  impiegarle  per  pagamenti  a  terzi  che  esso  decide,
 disponendo  in modo autoritativo del fondo destinato nella intenzione
 del legislatore a garantire l'esplicazione dell'autonomia finanziaria
 regionale.
    Dire  che  si  tratta di controllo sostitutivo in materia delegata
 (e'  facile  prevedere  che  l'avvocatura  ripetera'  obiezioni  gia'
 avanzate  per  i  casi  precedenti),  innanzi  tutto  urta  contro la
 considerazione che non v'e' nessuna delega; ma, comunque, urta contro
 gli  insegnamenti  della Corte sanciti dalla sentenza n. 177/1988. Il
 potere sostitutivo puo' essere  esercitato  solo  dal  Governo  nello
 specifico  senso  dell'art.  92  della  Costituzione  con le garanzie
 sostanziali e procedurali, comprese  l'esigenza  del  rispetto  della
 regola  di  proporzionalita'  e  con  esclusione  di  attribuzione di
 controllo ad un organo  che,  sempre  per  insegnamento  della  Corte
 costituzionale,  non si identifica in nessuno degli organi che l'art.
 92 comprende nel concetto di Governo.
    La  Corte  ha  statuito  "che forme di controllo sostitutivo siano
 imputabili  dalla  legge   soltanto   ad   organi   che   per   poter
 legittimamente   adottare   indirizzi  od  esercitare  controlli  nei
 confronti dell'amministrazione regionale e della relativa istanza  di
 vertice (la giunta) non possono essere che organi di Governo.
    E'  solo  su  questo piano, infatti che operano organi in grado di
 vigilare sull'unitarieta' e  sul  buon  andamento  della  complessiva
 amministrazione  pubblica  e che possono intervenire nei confronti di
 autonomie costituzionalmente tutelate  con  poteri  cosi'  penetranti
 come  quelli  sostitutivi  nel  rispetto  delle garanzie fondamentali
 proprie del nostro sistema costituzionale, prima fra tutte quella  di
 doverne rispondere al Parlamento nazionale".
    Questi  canoni  sono  stati ribaditi nella materia sanitaria della
 sentenza n. 338/1989 che ha ribadito che: "Questa Corte, infatti,  ha
 gia' avuto modo di affermare (v. sentenza n. 117/1988) che le ipotesi
 in cui puo' esser esercitato un potere sostitutivo  dello  Stato  nei
 confronti delle regioni (o delle province autonome) e le modalita' di
 esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito  di
 valore   di   legge,   che  le  determini  in  via  generale  (com'e'
 nell'ipotesi dell'art. 5, quarto comma, della legge  n.  833/1978)  o
 caso per caso. E cio', come e' stato precisato dalla stessa sentenza,
 dipende dal fatto che il potere  di  sostituzione  di  un  organo  di
 Governo  verso  enti  che  godono  di  autonomia  costituzionale deve
 considerarsi un evento eccezionale, in quanto l'esercizio del  potere
 comporta, se pure in un'ipotesi puntuale e in presenza di un evidente
 pericolo di  grave  pregiudizio  ad  interessi  unitari  dovuto  alla
 persistente  inerzia  regionale,  il  superamento  della  separazione
 costituzionale delle competenze  fra  Stato  e  regioni  (o  province
 autonome)".
    L'art.  8  prevede invece che "il Ministero del tesoro provvede ad
 accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli
 anni  1989  e  successivi, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio
 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza
 del  secondo comma. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base
 dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro  il  31  luglio
 1989,  dal  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono
 corrisposte agli istituti  assicuratori  entro  il  termine  di  ogni
 esercizio.
    Fino  all'intervenuta  stipula  delle  convenzioni,  i  contributi
 dovuti da ogni regione  per  gli  anni  1989  e  successivi  verranno
 trattenuti  sulle  quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo
 comune sulla base dei crediti annualmente  comunicati  dal  Ministero
 del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ai  fini della successiva
 erogazione a favore degli istituti assicuratori".
    Si  tratta  di  un  controllo  sostitutivo  affidato  ad  un  solo
 Ministro,   che   agisce   inaudita   altera   parte   corrispondendo
 direttamente con un altro Ministro e sostituendosi nella erogazione a
 terzi soggetti privati,  in  violazione  dei  principi  di  autonomia
 contrattuale  riconosciuti  dall'art.  41  della Costituzione ad ogni
 soggetto pubblico o privato, e che a maggior ragione  debbono  essere
 garantiti  alle  regioni  a norma degli artt. 5, 117, 118 e 119 della
 Costituzione. Queste invece,  da  organi  costituzionali  quali  sono
 configurati,  vengono  ridotte  al  rango  di  incapaci  i cui atti e
 rapporti  vengono  sostituiti  da  interventi  di   organi   statali.
 L'invasione  delle  competenze  regionali  del  resto,  sia  sotto il
 profilo dell'anomalia del controllo sostitutivo, sia sotto gli altri,
 e' stata rilevata autorevolmente dalla commissione parlamentare sulle
 questioni regionali che per due volte ha  espresso  parere  contrario
 sul ricordato, e qui impugnato, art. 8.